Ad affermarlo è una recente sentenza del Tar Lazio, più precisamente la 176 dell’11 marzo 2019 che ha valutato come illegittima l’ordinanza con cui il Comune di Latina aveva vietato i cani in spiaggia dal primo giugno e per tutta la stagione balneare.
“I Comuni non possono vietare l’accesso dei cani nelle spiagge libere”, così recita il Tar Lazio sancendo un principio che potrebbe fare scuola. Lo aveva già affermato il Tar Calabria con la sentenza 225 del 2014:
“La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano d’utilizzo degli arenili (Pua), tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia“.
Il Comune di Latina avrebbe dovuto, quindi, stabilire misure più adeguate e non imporre un divieto assoluto, violando il principio di proporzionalità che impone alla Pubblica Amministrazione di perseguire il pubblico interesse optando per la decisione meno gravosa per i soggetti a cui il provvedimento è destinato.
“In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”.