Il Ministero della Salute ha fatto finalmente luce sul punto che riguarda gli spostamenti per ritirare gli animali negli allevamenti. Con una nota diramata il 15 maggio 2020 a Prefetture, Regioni, Trasporti, Polizia Stradale, Dogane e Carabinieri Forestali, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari chiarisce alcuni punti del DPCM del 26 aprile 2020. Nel documento Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali, il Ministero risponde a chi si chiedeva se, tra gli spostamenti necessari fossero contemplati anche quelli che consentissero di ritirare cuccioli presso gli allevamenti o rifugi, anche se in regioni diverse.
I vari DPCM di queste settimane hanno sempre consentito l’esercizio dell’allevamento professionale di animali da compagnia (codice ATECO 01.49), quindi anche le attività ad esso connesse.
La precisazione è molto importante perché regola sia gli spostamenti extraregionali e, se nella stessa regione, anche per spostarsi verso allevamenti amatoriali o rifugi.
Nel documento si legge:
[…] si premette che tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto di altre norme di settore ove previste, sottolineando, inoltre, che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute,in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale.
e quindi, al punto 7
Con riferimento al trasporto degli animali si evidenzia che, sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non,di cui alla lettera g) dell’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il CODICE ATECO 46.23
Via libera, quindi alle consegne di cuccioli nati prima o durante il lockdown, anche se questo vuol dire spostarsi da una regione all’altra.
Allevamenti amatoriali e canili
E per gli allevamenti amatoriali, i canili e i rifugi? Sono in tanti a voler adottare un cucciolo non necessariamente di razza. La nota del Ministero chiarisce anche questo punto, autorizzando e, addirittura, favorendo questa tipologia di adozione. A patto che si rispettino le norme volte a garantire il distanziamento sociale e gli assembramenti.
Nel caso in cui ci si debba spostare sul territorio nazionale o in uno dei Paesi degli Stati membri, devono essere utilizzati trasportatori autorizzati e rispettare le norme sulle adozioni internazionali.
Le adozioni possono avvenire solo se l’animale è regolarmente identificato e registrato all’anagrafe degli animali d’affezione e se viene trasportato secondo tutte le norme previste dalla legge.
Tra le movimentazioni ammesse, rientrano anche quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, che rientrano sotto il Codice ATECO 46.23.
La nota chiarisce anche gli altri contesti regolati dalla misura, vale a dire le attività ludico-sportive che coinvolgono animali, le attività di toelettatura, l’accudimento e la cura degli animali detenuti nei canili o nelle colonie feline e il servizio di accalappiacani.
Sono consentite, inoltre, anche le terapie assistite con gli animali (TAA), che richiedono apposita prescrizione medica.
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